Il consulente

I CONSULENTI DEL LAVORO

I consulenti del lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni  nell’ambito di realtà imprenditoriali di ogni dimensione, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.

L’attività del consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.

Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato. Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il ruolo dei Consulenti del Lavoro si è andato sempre più affermando , per formazione culturale e per competenza professionale, quale professionista in grado di assicurare la piena conoscenza ed osservanza della normativa che riguarda anche gli aspetti contabili e fiscali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della privacy.

Il suo ambito professionale comprende:

* genesi, definizione, evoluzione e cessazione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;

* assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;

* assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;

* selezione e formazione del personale;

* consulenza tecnica d’ufficio e di parte;

* salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

* privacy nell’ambiente di lavoro;

* tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio, redazione dichiarazione dei redditi;

* gestione aziendale: analisi,  controllo di gestione e analisi dei costi, assistenza nella definizione dei sistemi di qualità aziendale;

* assistenza fiscale e tributaria;

* assistenza in sede di contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie e gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria;

* consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, appalti, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;

* trasmissione telematica delle dichiarazioni periodiche ed annuali;

* certificazione tributaria;

* certificazione del rapporto di lavoro;

* funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;

* responsabilità  d’impresa e previsioni del D. Lgs. 231/2001;

* funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell’ambito delle controversie di lavoro.

I Consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 milioni di euro l’anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.

Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il Consulente del lavoro assume nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto compreso tra le istanze dei privati e le esigenze della Pubblica Amministrazione, esercitando un ruolo attivo per la creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti.

Ne risulta esaltato anche il ruolo e la professionalità del Consulente del lavoro il quale, per il tramite delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, diventa strumento tecnico per la composizione delle controversie, rectius, prevenzione

delle stesse.

Infatti in dette Commissioni di certificazione si potrà:

1) effettuare il tentativo di conciliazione della controversia;

2) costituire camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso;

3) certificare la tipizzazione della giusta causa di licenziamento nei contratti individuali;

4) certificare i contratti di lavoro in genere.

Il consulente del lavoro rientra tra le cosiddette professioni protette. L’albo professionale della categoria è stato istituito, con la legge n. 1081 del 1964 e successivamente la legge n. 12 del 1979 ha ulteriormente disciplinato la categoria definendone con chiarezza l’oggetto, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, le modalità di esercizio, le norme penali per combattere l’esercizio abusivo e il segreto professionale.

L’ordine dei consulenti del Lavoro ha un proprio ente previdenziale, l’ENPACL, con autonomia completa.

Per accedere alla professione è necessario, previo conseguimento dei requisiti normativi, svolgere un Tirocinio|praticantato biennale obbligatorio e successivamente un esame di Stato indetto dal Ministero del lavoro e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro.

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell’ordinamento professionale,, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

È richiesto inoltre un biennio di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall’art. 1 della legge 12/1979.

Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.